ESTRATTO DALLO STATUTO
ARTICOLO 3 – SCOPO MUTUALISTICO
La Cooperativa è retta e disciplina secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8 novembre 1991 numero 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi.
ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE
Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone come oggetto le seguenti attività:
* promozione dell'educazione e dell'informazione sulle tematiche ecologiche e ambientali presso scuole di ogni ordine e grado, agenzie educative, associazioni ed enti pubblici per la tutela delle persone e dell'ambiente, promozione di tutte le attività atte a garantirne la conoscenza e la corretta interpretazione, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione in armonia con le norme disposte dall'ordinamento;
* incoraggiare e sviluppare in adulti e bambini la formazione di una conoscenza ecologica intesa come coscienza della necessità di un corretto rapporto dell'uomo con la natura, con l'ambiente che lo circonda, con il proprio corpo e con gli altri uomini attraverso ogni forma di attività didattica, formativa e ricreativa;
* promozione, organizzazione e gestione di attività educative, in campo scientifico e tecnico, dello sviluppo eco-compatibile delle città e delle relazioni umane che in esse si svolgono ì, di valutazione e analisi delle situazioni nocive e delle loro conseguenze sull'ambiente e sulla salute dell'uomo.
La Cooperativa individua come valide a perseguire gli scopi del presente articolo le seguenti attività, elencate a puro titolo esemplificativo e comunque non esaustivo:
* promuovere e organizzare attività educative e sociali rivolte a soggetti diversi per età e condizione sociale, come laboratori, centri ricreativi, colonie, centri di vacanza, settimane ecologiche e iniziative ricreative sportive e culturali con la collaborazione di diversi tipi di strutture;
* promuovere e organizzare attività educative e sociali rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, operatori e animatori socio-culturali, tecnici ed amministratori di enti pubblici e gestire centri di documentazione e informazione;
* elaborare e sviluppare strategie per una progettazione integrata degli ecosistemi urbani, per lo sviluppo di comunità e della partecipazione attiva della cittadinanza, per la prevenzione del disagio e per la promozione del benessere;
* elaborare e sviluppare progetti per la conoscenza dello stato dell'ambiente dei territori, sia naturali che antropizzati e relative attività di informazione rivolte alla popolazione.
La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:
1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
2. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie fideiussioni;
3. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
4. ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
5. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge numero 1/91 e numero 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera
